13. È vietato nutrire uccelli acquatici e/o forme di vita acquatica
SEZIONE
10-1301. Vietato cibarsi sulla proprietà pubblica.
10-1302. Definizioni.
10-1303. Sanzioni.
10-1301. Vietato cibarsi sulla proprietà pubblica. Sarà illegale per chiunque dare da mangiare agli uccelli acquatici o alla vita acquatica all'interno o su qualsiasi parco cittadino, campo da golf, sentiero pedonale e/o via verde o altra proprietà comunale. (Ord. n. 2007-016, luglio 2007)
10-1302. Definizioni.
(1) Per "vita acquatica" si intendono pesci, tartarughe, rane e altri vertebrati e invertebrati simili che si riproducono in acqua.
(2) Per "alimentazione" si intende la fornitura di sostanze che possono essere consumate dagli uccelli acquatici o dalla vita acquatica e/o che possono essere consumate dagli uccelli acquatici o dalla vita acquatica. L'alimentazione comprende, ma non è limitata a, l'alimentazione manuale degli uccelli acquatici, la collocazione del cibo sul terreno, lo scarico del cibo sul terreno o nell'acqua, per il consumo da parte degli uccelli acquatici o della vita acquatica.
(3) "Uccelli acquatici" è definito, ma non limitato a, uccelli acquatici come oche, anatre, cigni e altri uccelli simili. (Ord. n. 2007-016, luglio 2007)
10-1303. Sanzioni. Le persone ritenute colpevoli di violazione di questo capitolo saranno passibili di una multa fino a cinquanta dollari ($ 50.00) più spese processuali presso il tribunale della città di Sevierville. (Ord. n. 2007-016, luglio 2007)