6. Detenzione di numerosi cani e gatti in città
SEZIONE
10-601. Fastidio.
10-602. Numero di cani e gatti limitato.
10-603. Canili.
10-601. Fastidio. La detenzione di un numero illimitato di cani e gatti nella Città per un periodo di tempo considerevole sminuisce e, in molti casi, è dannosa per la vita sana e confortevole per la quale tali aree sono state create. La detenzione di un numero illimitato di cani e gatti viene pertanto dichiarata molestia pubblica.
(1) Per "cane" si intende qualsiasi cane, indipendentemente dall'età o dal sesso.
(2) Per "Gatto" si intende qualsiasi felino, indipendentemente dall'età o dal sesso. (Codice del 1996, § 10-601)
10-602. Numero di cani e gatti limitato.
(1) Sarà illegale per qualsiasi persona o persone tenere più di cinque (5) cani o cinque (5) gatti all'interno della Città, con l'eccezione che una cucciolata di cuccioli o una cucciolata di gattini, o una parte di un i rifiuti possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque (5) mesi dalla nascita.
(2) Le disposizioni di questa sezione non si applicano a qualsiasi stabilimento in cui si tengono cani o gatti per l'allevamento, la vendita, per scopi sportivi o per la pensione. (Codice del 1996, § 10-602)
10-603. Canili. Nelle aree in cui sono consentiti i canili, nessun canile deve essere posizionato a meno di cento piedi (100') dal confine del lotto residenziale adiacente più vicino. (Codice del 1996, § 10-603)