8. Api
SEZIONE
10-801. Allevamento di api.
10-801. Allevamento di api.
(1) È illegale per chiunque stabilire o mantenere un alveare, un supporto o un recinto in cui vengono tenute le api, o tenere api all'interno o su qualsiasi locale entro i limiti aziendali della Città, a meno che le api non siano tenute in conformità con le seguenti disposizioni:
(a) Se le colonie di api sono tenute entro cinquanta piedi (50') da qualsiasi confine esterno della proprietà su cui si trova l'arnia, il supporto o la scatola, una barriera che impedisca alle api di attraversarlo, non meno di cinque piedi (5') di altezza, dovrà essere installato e mantenuto lungo detto confine esterno. Detta barriera può essere sia vegetale che artificiale.
b) Nei suddetti locali devono essere previste strutture di abbeveraggio fresche e pulite per le api.
c) Le api e le attrezzature devono essere mantenute in conformità con le disposizioni degli statuti statali.
(2) Niente in questa sezione sarà ritenuto o interpretato come un divieto di tenere le api in un'arnia, un supporto o un box situato o tenuto all'interno di un edificio scolastico a scopo di studio o osservazione. (Codice del 1996, § 10-1001)