9. Animali selvaggi o feroci
SEZIONE
10-901. Custodia di animali selvatici e feroci.
10-902. Definizioni.
10-901. Custodia di animali selvatici e feroci.
(1) È illegale per chiunque tenere o permettere che sia tenuto nei suoi locali qualsiasi animale selvatico o feroce per esibirlo o per scopi espositivi, sia gratuitamente che a pagamento. Questa sezione non deve essere interpretata come applicabile ai parchi zoologici, alle esibizioni di animali o ai circhi.
(2) È illegale per chiunque tenere o permettere che sia tenuto un animale selvatico come animale domestico, a meno che non venga concesso un permesso dal dipartimento delle risorse naturali dello stato.
(3) È illegale per chiunque ospitare o tenere un animale feroce all'interno della Città. Qualsiasi animale trovato fuori dai locali del suo proprietario può essere sequestrato da qualsiasi agente di polizia o funzionario umanitario e una volta accertato, con soddisfazione di qualsiasi tribunale della giurisdizione competente, il carattere feroce di detto animale, può essere ucciso da un agente di polizia. Ufficiale o Ufficiale umanitario; a condizione, tuttavia, che questa sezione non si applichi agli animali sotto il controllo di forze dell'ordine o di un'agenzia militare, né agli animali tenuti per la protezione della proprietà, a condizione che tali animali siano trattenuti da un guinzaglio o catena, gabbia, recinzione, o con altri mezzi adeguati, dal contatto con il pubblico o con persone che accedono ai locali con l'autorizzazione effettiva o tacita del proprietario o dell'occupante.
(4) Il Dipartimento di Polizia può rilasciare un permesso temporaneo per la custodia, la cura e la protezione di un cucciolo di animale originario di quest'area ritenuto senza casa. (Codice del 1996, § 10-1101)
10-902. Definizioni.
(1) Per "animale feroce" si intende qualsiasi animale che abbia precedentemente attaccato o morso una persona o che si sia comportato in modo tale che la persona che ospita detto animale sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che l'animale ha la tendenza ad attaccare o mordere persone.
(2) Per "animale selvatico" si intende qualsiasi scimmia viva, procione, puzzola, volpe, serpente, altro rettile, leopardo, pantera, tigre, leone, lince o qualsiasi altro animale o uccello da preda che normalmente si trova in lo stato selvaggio. (Codice del 1996, § 10-1102)