11. Allevamento di animali e uccelli
SEZIONE
10-1101. Regolamenti.
10-1102. Edifici e cooperative.
10-1101. Regolamenti. Sarà illegale per chiunque erigere, collocare, mantenere o continuare qualsiasi recinto, stia, cortile o altro edificio su qualsiasi lotto o terreno nella Città allo scopo di confinare o ospitare qualsiasi animale domestico o uccello a meno che lo stesso non sia almeno venticinque piedi (25') di distanza da qualsiasi abitazione, casa, appartamento, albergo, ristorante, locale per mangiare o bere o affittacamere, scuola, chiesa o qualsiasi edificio in cui lavorano persone e a meno che il pavimento di tale edificio o stia non sia costruito con tale materiale e in modo tale da poter essere mantenuto pulito e igienico in ogni momento, e a meno che la sua ubicazione non sia autorizzata dal consiglio sanitario. (Codice 1996, § 10-1301)
10-1102. Edifici e cooperative. Tutte le stalle e gli altri edifici in cui sono tenuti animali domestici e uccelli devono essere provvisti di contenitori antimosche o altri recipienti ermeticamente chiusi per il letame, di dimensioni sufficienti a contenere tutti gli accumuli di letame in modo da evitare che diventino fastidiosi. Non deve essere consentito l'accumulo di letame sul pavimento o nel terreno adiacente. (Codice 1996, § 10-1302)