12. Disposizioni varie
SEZIONE
10-1201. Alcuni divieti.
10-1202. Eccezione.
10-1203. Poteri del capo della polizia.
10-1204. Permessi speciali.
10-1201. Alcuni divieti. Salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolo, nessuno potrà tenere all'interno della Città bovini, mucche, cavalli, pecore, suini, capre, polli, anatre, tacchini, oche o altro bestiame. (Codice 1996, § 10-1401)
10-1202. Eccezione. Questo capitolo non si applica alle aree della Città che sono di natura agricola, né si applica al bestiame portato in Città allo scopo di essere spedito fuori dalla Città. (Codice 1996, § 10-1402)
10-1203. Poteri del capo della polizia. Il capo della polizia ha il potere di emettere un'ordinanza che vieta la detenzione di qualsiasi animale, volatile o uccello ritenuto pericoloso per la salute pubblica. (Codice 1996, § 10-1403)
10-1204. Permessi speciali. La detenzione di animali, uccelli o volatili altrimenti vietata dal presente capitolo può essere consentita richiedendo un permesso speciale al Consiglio del Sindaco e agli Assessori. Tali permessi possono essere rilasciati per consentire spettacoli circensi o altri eventi pubblici di esposizione o intrattenimento. (Codice del 1996, § 10-1404)