1. Identificazione e vaccinazione
SEZIONE
10-101. Identificazione dei cani.
10-102. Identificazione dei gatti.
10-103. Vaccinazione.
10-104. Sanzioni.
10-101. Identificazione dei cani. Ciascun proprietario di un cane di età superiore a tre (3) mesi dovrà attaccare una targhetta metallica o apporre in altro modo sul collare di detto cane informazioni incluse ma non limitate al nome e all'indirizzo del proprietario. Tale identificazione dovrà essere in aggiunta al cartellino della vaccinazione come altrimenti richiesto dalla legge. (Codice del 1996, § 10-101)
10-102. Identificazione dei gatti. Ciascun proprietario di un gatto di età superiore ai sei (6) mesi dovrà attaccare un'etichetta di metallo o affiggere in altro modo al collare di detto gatto informazioni incluse ma non limitate al nome e all'indirizzo del proprietario. Tale identificazione dovrà essere in aggiunta al cartellino della vaccinazione come altrimenti richiesto dalla legge. (Codice del 1996, § 10-102)
10-103. Vaccinazione.
(1) È dovere di ciascun proprietario di cane far vaccinare tale cane con un vaccino antirabbico aviario o qualsiasi vaccino simile da un veterinario secondo le disposizioni della legge statale.
(2) È dovere di ciascun proprietario di gatto far vaccinare tale gatto con un vaccino antirabbico aviario o qualsiasi vaccino simile da un veterinario secondo le disposizioni della legge statale.
(3) I cani di età inferiore a tre (3) mesi e i gatti di età inferiore a sei (6) mesi non devono essere vaccinati.
(4) Qualsiasi cane o gatto per il quale un veterinario autorizzato dallo Stato rilascia un certificato secondo cui l'inoculazione proposta sarà dannosa, sarà esentato dall'inoculazione prescritta da questo capitolo. (Codice del 1996, § 10-103)
10-104. Sanzioni. Oltre alle sanzioni di seguito previste, qualsiasi agente di polizia della città o qualsiasi persona designata dal capo della polizia dovrà sequestrare qualsiasi cane o gatto sprovvisto di etichetta. Il proprietario può ottenere il possesso di qualsiasi cane o gatto sequestrato o sequestrato pagando una tassa di sequestro in conformità con il programma stabilito nel § 10-402 e pagando il costo ragionevole di mantenimento di tale cane o gatto durante il periodo in cui viene sequestrato, a condizione che , tuttavia, che detto cane o gatto non potrà essere rilasciato finché non sarà fornita all'Ufficiale di Polizia la prova che al cane o gatto è stato vaccinato con il vaccino antirabbico secondo quanto previsto dal presente capitolo.
Dopo che tale cane o gatto è stato sequestrato per un periodo non inferiore a settantadue (72) ore senza essere stato recuperato dal suo proprietario o da chiunque per conto di detto proprietario, detto cane o gatto sarà distrutto sotto la direzione del società umana della contea. L'avviso di sequestro dovrà essere dato dalla persona o dall'ufficiale in possesso del cane o del gatto entro ventiquattro (24) ore dal sequestro al proprietario del cane o del gatto, se noto. (Codice del 1996, § 10-104)