5. Mantenere i cani che abbaiano e i gatti che piangono
SEZIONE
10-501. Ospitalità.
10-502. Petizioni che lamentano cani feroci o che abbaiano o gatti che piangono.
10-501. Ospitalità. Sarà illegale per chiunque tenere o ospitare consapevolmente un cane che abitualmente piange o ulula con grande disagio per la pace e la tranquillità del vicinato, o in modo tale da disturbare o infastidire materialmente le persone del vicinato che sono di normale sensibilità. Tali cani e gatti sono dichiarati molesti pubblici. (Codice del 1996, § 10-501)
10-502. Petizioni che lamentano cani feroci o che abbaiano o gatti che piangono.
(1) Ogni volta che qualcuno denuncia al Dipartimento di Polizia che un cane che abbaia, urla o guaisce abitualmente o un gatto che piange o urla abitualmente viene tenuto da una persona nella Città, il Dipartimento di Polizia informerà il proprietario di detto cane o gatto che è stato ricevuto un reclamo e che la persona dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per alleviare l'ululato, il guaito o il pianto.
(2) Se l'avvertimento dato alla persona sospettata di detenere un cane o un gatto di cui al precedente punto (1) è inefficace, allora può essere presentata una denuncia verificata di almeno due (2) cittadini non appartenenti alla stessa famiglia il Dipartimento di Polizia, sostenendo che un cane feroce o un cane che abbaia, urla o guaisce abitualmente, o un gatto che piange o urla abitualmente viene tenuto da chiunque all'interno della Città. La Questura informerà il proprietario del cane o del gatto dell'avvenuta ricezione dell'istanza e citerà il proprietario del cane o del gatto per la violazione lamentata nell'istanza. (Codice del 1996, § 10-502)